LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020 E DALL'ORDINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA N.85 DEL 26 OTTOBRE 2020
 
BAR E RISTORANTI
- Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00
- Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi
- Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
- In Campania è vietato l’asporto dalle ore 22:30. Sono esclusi da tale divieto tutti gli esercizi di ristorazione che svolgono ordinariamente l’attività d’asporto con consegna all’utente in auto e con sistema di prenotazione da remoto
- E' consentita la consegna a domicilio, con partenza dell’ultima consegna alle 23,00
 

ESERCIZI COMMERCIALI
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. (DPCM 24 ottobre)

SCUOLE
All'infuori di nidi e asili (0-6 anni), vengono confermate le disposizioni regionali sulla didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria, salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli alunni diversamente abili, già adottate con Ordinanza n.82, nonché le disposizioni regionali vigenti per la didattica a distanza nelle Università. (DPCM 24 ottobre e ordinanza regionale n.85)

 

MOBILITA’ (DPCM 24 ottobre e ordinanza regionale n.85)
Obbligo di rientro a casa entro le ore 23. Dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute.

E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro

Divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania, consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione, socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi

La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti deve essere assolta producendo un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

 

MISURE DI PREVENZIONE - DPCM 24 ottobre
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°gradi) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi

 

STOP A PALESTRE, PISCINE, CENTRI SOCIALI, RICREATIVI E CULTURALI DPCM 24 ottobre

❌Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

ATTIVITA’ SOSPESE E VIETATE

❌Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, casinò e sale bingo

❌ Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

❌ Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. 

❌ Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

 

MUSEI, SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI DPCM 24 ottobre

I Musei e gli altri istituti e luoghi della cultura sono aperti nel rispetto delle norme, garantendo modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte.
Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

 

JOGGING E ATTIVITA’ MOTORIA -DPCM 24 ottobre e ordinanza regionale n.85

L’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30;

Negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dal DPCM 24 ottobre 2020 (è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti)

 

AREE GIOCO E GIARDINI PUBBLICI - DPCM 24 ottobre

L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

E’ consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia

 

COMPETIZIONI SPORTIVE, SPORT DI CONTATTO, ATTIVITA’ SPORTIVA  - DPCM 24 ottobre

❌Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

✅Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra -riconosciuti dal Coni, dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni

⚠️ Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato (salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali).

🔴 Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludicoamatoriale.

Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

 

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